Information Technology


Vai ai contenuti

Privacy

Servizi

SEMPLIFICAZIONI PRIVACY PER LE PMI

Le nuove semplificazioni riguardano principalmente il D.P.S., e sono in arrivo modifiche anche per la disciplina delle misure minime di sicurezza, dopo le modifiche apportate al Codice della Privacy ad opera dell’art.29 della Manovra estiva.
In pratica ora è possibile evitare di redigere il
documento programmatico sulla sicurezza quando i soggetti trattano:In pratica ora è possibile evitare di redigere il documento programmatico sulla sicurezza quando i soggetti trattano:
1) soltanto dati non sensibili;
2) ovvero, in presenza di dati sensibili, questi siano costituiti unicamente:
- dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti e collaboratori a progetto, senza indicazione della relativa diagnosi;
- dall’adesione a organizzazioni sindacali o a carattere sindacale.

Si tratta molto spesso degli unici dati sensibili trattati da molte piccole o medie aziende, e, prima delle modifiche, costringevano alla redazione del D.P.S..
Per non redigere il D.P.S., sarà sufficiente che il titolare del trattamento dei dati renda un’autocertificazione (di cui all’art.47 del T.U. di cui al DPR n.445/00), in cui dichiari di trattare soltanto tali dati in osservanza delle altre misure di sicurezza prescritte.
Inoltre, secondo il testo del nuovo co.1-bis, art.34 del D.Lgs. n.196/03, in relazione ai trattamenti di cui sopra, nonché a quelli comunque effettuati per correnti finalità amministrative e contabili, in particolare piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani, il Garante individuerà con proprio provvedimento, da aggiornare periodicamente, modalità semplificate di applicazione del disciplinare tecnico di cui all’allegato B), in ordine all’adozione delle misure minime di sicurezza.
In buona sostanza, si tratta di un’ulteriore semplificazione, legata più specificatamente alle misure minime di sicurezza, in ordine al trattamento di quei dati che possiamo definire “ordinari”, come la tenuta di una contabilità piuttosto che la gestione di dati e documenti previsti per i datori di lavoro. Clicca qui x Brochure


La notificazione al Garante
Altra modifica riguarda la notificazione, che costituisce un obbligo solo al verificarsi di determinate e specifiche condizioni, per la quale ora la norma contiene un’esplicita indicazione delle informazioni che il titolare deve fornire attraverso il sito del Garante, utilizzando l’apposito modello.
Di seguito si ricordano le informazioni richieste dalla notificazione:

a) le coordinate identificative del titolare del trattamento e, eventualmente, del suo rappresentante,
nonché le modalità per individuare il responsabile del trattamento, se designato;
b) la/le finalità del trattamento;
c) una descrizione della/delle categorie di persone interessate e dei dati o delle categorie di dati
relativi alle medesime;
d) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati possono essere comunicati;
e) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi terzi;
f) una descrizione generale che permetta di valutare in via preliminare l’adeguatezza delle misure adottate per garantire la sicurezza del trattamento.

Home Page | Azienda | HW & SW | VideoSorveglianza | Rileva Presenze | Chioschi | Servizi | Area Riservata | Mappa del sito


Copyright 2009 - INFORMATION TECHNOLOGY                                      | Info@InfTech.It

Torna ai contenuti | Torna al menu